Il matrimonio italiano si sta trasformando, seppure gradualmente. Pur in assenza di una riforma del Codice civile o di una normativa specifica, la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere la validità di alcune intese firmate prima delle nozze. Una possibilità che fino a pochi anni fa appariva remota e che oggi consente ai futuri coniugi di definire preventivamente la gestione di determinati beni.
Negli Stati Uniti, in Francia e in Germania, i patti prematrimoniali sono da tempo una pratica consolidata. In Italia, invece, il loro ricorso è ancora circoscritto, anche se le più recenti decisioni della Corte di Cassazione stanno definendo nuovi limiti entro cui le coppie possono proteggere il proprio patrimonio.
Per molti anni i tribunali hanno seguito una linea particolarmente severa. Fino agli anni Duemila, gli accordi conclusi prima del matrimonio erano considerati nulli, perché giudicati incompatibili con lo status coniugale e con i diritti e doveri che derivano dalle nozze. L’ipotesi di stabilire in anticipo gli effetti economici di una futura separazione veniva ritenuta contraria all’ordine pubblico familiare e ai principi di solidarietà del diritto di famiglia italiano.
L’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025
Nel corso degli ultimi vent’anni, l’orientamento della giurisprudenza è cambiato progressivamente. Un passaggio centrale è rappresentato dall’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto come valido un accordo firmato prima del matrimonio.
Nel caso esaminato, il futuro marito aveva assunto l’impegno di restituire alla futura moglie le somme da lei investite nella ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’uomo, nel caso in cui la relazione fosse finita. Con questa pronuncia, i giudici hanno individuato un principio destinato ad avere effetti sul diritto di famiglia italiano.
La Cassazione ha ritenuto ammissibile un’intesa riferita a una precisa posizione patrimoniale, distinguendola dai patti che mirano invece a regolare l’intero patrimonio familiare oppure tutte le conseguenze economiche di un possibile divorzio. È questa, oggi, la distinzione fondamentale tra gli accordi consentiti e quelli che restano vietati.
Il percorso italiano si colloca in un contesto europeo già più avanzato. Nel 2016 l’Unione europea ha approvato i regolamenti n. 1103 e n. 1104, che disciplinano il regime patrimoniale dei coniugi e delle unioni registrate negli Stati aderenti. Le disposizioni europee permettono espressamente ai futuri sposi di sottoscrivere accordi anche prima del matrimonio, definendo le modalità di organizzazione e di eventuale scioglimento del regime patrimoniale scelto.
Cosa si può stabilire prima delle nozze
La distanza dall’Italia resta però evidente. Nei principali ordinamenti occidentali, il contratto prematrimoniale può intervenire in modo molto esteso sulla distribuzione dei beni, sui rapporti economici tra ex coniugi e su diversi aspetti del patrimonio familiare. Nel nostro Paese manca ancora una disciplina organica e la validità degli accordi dipende soprattutto dalle valutazioni dei giudici nei singoli casi.
In linea generale, sono ritenuti ammissibili gli accordi che identificano la proprietà di un singolo bene, le intese sulla titolarità di beni acquistati insieme, gli accordi per ripartire le spese legate all’acquisto di un immobile, gli impegni patrimoniali assunti volontariamente dai futuri coniugi e le modalità di gestione di alcune spese familiari. Si tratta di pattuizioni limitate, riferite a rapporti economici specifici e non alla disciplina complessiva del matrimonio.
Restano invece invalidi i patti che riguardano diritti considerati indisponibili dall’ordinamento. Non è possibile rinunciare in anticipo all’assegno di mantenimento, fissare preventivamente l’importo di un eventuale assegno divorzile, limitare il principio dell’affidamento condiviso dei figli o prevedere compensazioni economiche automatiche per il coniuge che interrompa l’attività lavorativa per occuparsi della famiglia. Secondo il legislatore, tali diritti devono essere valutati soltanto quando la crisi matrimoniale si verifica concretamente.
I dati mostrano quanto il tema sia sempre più attuale. Secondo l’Istat, ogni anno in Italia si celebrano oltre 180 mila matrimoni, mentre separazioni e divorzi rimangono stabilmente nell’ordine di decine di migliaia di procedimenti annuali. Questa evoluzione sociale porta sempre più coppie e professionisti del settore a valutare la possibilità di definire anticipatamente almeno alcuni aspetti patrimoniali del rapporto.
Il passaggio decisivo resta comunque nelle mani del Parlamento. In mancanza di una legge che stabilisca limiti, contenuti e garanzie dei patti prematrimoniali, saranno i tribunali a delineare il confine tra accordi validi e clausole nulle. Per le coppie italiane, il “sì” pronunciato davanti all’altare cambia, ma soltanto nei limiti indicati dalla giurisprudenza e nel rispetto dei principi che proteggono la parte economicamente più debole e, soprattutto, i diritti dei figli.
A cura della redazione
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