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Rider a Torino: la sentenza che tutela salute e sicurezza

Dopo il ricorso vinto da Slang Usb contro Glovo, i rappresentanti dei lavoratori segnalano la mancata attuazione delle prescrizioni all'Ispettorato del Lavoro e alle ASL per richiedere verifiche immediate

by Davide Cannata
Rider Glovo ph Unsplash

Una storica svolta destinata a ridefinire la gig economy italiana arriva dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Torino. Attraverso l’ordinanza numero 20490/2026, emanata a seguito di un ricorso d’urgenza promosso ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile e divenuta definitiva dopo il passaggio in giudicato, la magistratura ha chiarito che i costi per la sicurezza e la salute non possono ricadere sui ciclofattorini. Il giudizio, avviato da un lavoratore assistito dalla sigla sindacale Slang Usb contro la piattaforma Glovo, fissa un principio inderogabile: la presunta flessibilità contrattuale non esonera l’azienda dall’obbligo di fornire dispositivi di protezione, ripari adeguati, presidi medici e servizi igienici gratuiti.

Le basi giuridiche della decisione e il rifiuto della finta autonomia

Nel corso del contenzioso, la piattaforma ha tentato di difendersi facendo leva sull’inquadramento autonomo e sulla libertà concessa ai rider di scegliere quando connettersi all’applicazione, rifiutare singoli ordini o sospendere l’attività durante le giornate di maltempo o di calura estrema. I giudici di Torino hanno respinto con nettezza questa impostazione difensiva, ribadendo che la tutela dell’integrità psicofisica non può essere delegata all’autovalutazione del singolo fattorino né subordinata a un calcolo di convenienza economica individuale.

L’architettura del provvedimento affonda le proprie radici nel Decreto Legislativo 81/2008, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, richiamando espressamente l’articolo 15, comma 2. Tale norma stabilisce con precisione che «le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute non devono comportare in alcun caso oneri finanziari a carico di chi presta la propria attività». La decisione evidenzia come l’impresa, traendo profitto dalle prestazioni svolte in strada, abbia l’onere inderogabile di esaminare i rischi ambientali e biomeccanici, facendosi interamente carico delle spese e degli strumenti necessari alla loro prevenzione.

Dalle calzature ergonomiche ai presidi contro il caldo: le dotazioni obbligatorie

L’ordinanza emessa dal tribunale piemontese si distingue per un grado di dettaglio operativo inedito nel comparto del food delivery, imponendo una serie stringente di adempimenti a tutela dei lavoratori. La società è innanzitutto tenuta a consegnare calzature ergonomiche professionali progettate specificamente per attutire le continue sollecitazioni della guida e della pedalata prolungata, riducendo la fatica muscolare e prevenendo l’insorgere di patologie posturali e articolari. A questo si somma l’obbligo di fornire un vestiario tecnico completo, calibrato sulle diverse stagioni per difendere il corpo dal gelo invernale, dalla pioggia battente e dall’afa estiva.

Un passaggio di fondamentale importanza riguarda la regolazione dei tempi morti e delle attese tra una corsa e l’altra. Il tribunale ha stabilito che l’azienda deve assicurare luoghi di riparo coperti e climatizzati, scongiurando che i corrieri restino fermi per ore all’aperto o sui marciapiedi in attesa di una chiamata, garantendo al contempo l’accesso libero, igienizzato e continuo a servizi igienici gratuiti per l’intero turno di lavoro.

Ampia attenzione viene rivolta alla salvaguardia dai rischi climatici estremi, con particolare riferimento allo stress termico nei mesi caldi. Il dispositivo giudiziario impone la consegna di kit completi comprendenti: copricapo con visiera parasole; occhiali da sole con filtri di protezione dai raggi ultravioletti certificati; crema solare con fattore di protezione superiore a 30; integratori idrosolubili a base di sali minerali per contrastare la disidratazione; borracce termiche con costante fornitura di acqua potabile; e un kit di primo soccorso a bordo del mezzo per fronteggiare le emergenze su strada.

La mancata applicazione denunciata da Slang Usb e il valore del precedente

Nonostante la decisione sia ormai passata in giudicato e non sia più soggetta a impugnazioni ordinarie, l’organizzazione sindacale Slang Usb ha denunciato pubblicamente la mancata attuazione pratica delle misure da parte del colosso delle consegne. I rappresentanti dei lavoratori hanno formalizzato segnalazioni presso gli organi di vigilanza territoriali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e i servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL competenti, sollecitando accertamenti ispettivi immediati e l’applicazione delle sanzioni prescritte dalla legge per l’inadempimento a provvedimenti giudiziari esecutivi.

Secondo il sindacato, la resistenza aziendale nell’adeguarsi alle disposizioni dimostra il perdurare dell’abitudine a considerare le misure di sicurezza come un costo sacrificabile e non come un diritto inalienabile tutelato dalla Costituzione e dalle leggi vigenti. La pronuncia si inserisce nel contesto normativo in evoluzione sia in Italia che in Europa, dove il quadro converge verso la trasparenza degli algoritmi e la presunzione di subordinazione. Il verdetto di Torino crea così un precedente cruciale per tutto il settore delle consegne a domicilio, ribadendo che nessun modello organizzativo flessibile può prosperare a danno della dignità e della salute di chi lavora.

A cura della redazione

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