Home Daynews24Fisco e criptovalute: la batosta che nessuno si aspettava!

Fisco e criptovalute: la batosta che nessuno si aspettava!

Scopri come le nuove decisioni istituzionali modificheranno i requisiti per le agevolazioni delle famiglie italiane

by Davide Cannata
bitcoin ph pixabay

Novità fiscali sulle criptovalute nel modello 730/2026

Cambiano le regole per i contribuenti che utilizzano il 730 precompilato per dichiarare i redditi derivanti da criptovalute. La Legge di Bilancio 2025 ha eliminato la precedente soglia di esenzione di 2mila euro sulle plusvalenze generate da investimenti in monete digitali, tra cui Bitcoin ed Ethereum. Parallelamente, l’ultima manovra ha portato al 33% l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività, anche se tale aumento sarà effettivo dal 1° gennaio 2026 e avrà impatto sulla dichiarazione dei redditi 2027. Per l’anno d’imposta 2025 resta in vigore il regime precedente con aliquota al 26%, in linea con quella applicata alle operazioni su strumenti finanziari come azioni e obbligazioni, fatta eccezione per i titoli di Stato.

Quadro W e quadro T: cosa indicare nella dichiarazione

Nel modello precompilato disponibile dal 30 aprile, il riferimento per chi possiede cripto-attività è il quadro W, che ha sostituito il precedente Quadro RW ed è dedicato al monitoraggio fiscale e al calcolo delle imposte sulle operazioni effettuate con valute digitali. Qui devono essere indicati non solo i guadagni ottenuti, ma anche gli asset detenuti e successivamente ceduti. Occorre riportare il valore iniziale, cioè il costo di acquisto o il valore al 1° gennaio 2025, il valore finale (al 31 dicembre 2025 o al momento della vendita) e il periodo di possesso, elemento essenziale per determinare l’imposta sulle cripto-attività (Ic). Sulle movimentazioni è inoltre previsto un prelievo annuo dello 0,2%, indipendentemente dai profitti, assimilabile a un’imposta patrimoniale.

Il Quadro T è invece dedicato alla dichiarazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute: nel rigo T41 si inseriscono quelle non affrancate, nel rigo T42 le situazioni di affrancamento, mentre il rigo T43 è destinato alle eventuali perdite, utili per ridurre la base imponibile.

Impatto su Isee, documenti e sanzioni

A partire dalla stagione dichiarativa 2026, le criptovalute entrano anche nel calcolo dell’Isee. Il valore del portafoglio digitale al 31 dicembre deve essere indicato nella Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) tra le componenti del patrimonio mobiliare, con possibili effetti sull’accesso a benefici pubblici come bonus nido e assegno unico. Dal 2027, inoltre, entrerà a regime l’aliquota al 33%, fatta eccezione per i token di moneta elettronica in euro conformi al regolamento MiCA, che resteranno tassati al 26%, con l’obiettivo di favorire strumenti regolamentati e limitare la volatilità di asset come i Bitcoin.

Fondamentale è la conservazione dei documenti: vanno mantenute le ricevute di acquisto e vendita e, se necessario, anche screenshot dei wallet, soprattutto per quelli privati. In assenza di prova del costo di acquisto, il valore fiscale viene considerato pari a zero, con applicazione della tassazione sull’intero ricavato. Le omissioni nel quadro W comportano sanzioni dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato, che raddoppiano in presenza di asset detenuti in Paesi considerati paradisi fiscali, con tempi di accertamento estesi da 5 a 10 anni. Secondo l’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano, sono circa 2,8 milioni gli italiani che possiedono crypto-asset, pari a circa il 7% dei consumatori.

error: Il contenuto è protetto!!